Statuto Associazione Mediafriends Onlus
Nuovo Statuto Associazione Mediafriends Ente Filantropico
Articolo 1
Costituzione, denominazione, sede, scopi, divieto di distribuzione degli utili, durata, scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo
È costituita con sede in Cologno Monzese (MI), l'associazione denominata "Mediafriends - Ente Filantropico (di seguito detta "Associazione").
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L'Associazione:
- persegue, senza scopo di lucro, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- svolge soltanto le attività principali e quelle secondarie e strumentali indicate nel successivo art. 2;
- non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, durante la sua esistenza, anche nel caso di recesso o di altre ipotesi di scioglimento del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge;
- impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- in caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, per qualunque causa, il patrimonio residuo dell’ Associazione, sarà devoluto - previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, di cui all’Art. 45 Decreto Legislativo 3.7.2017 n 117 e s.m.i.(di seguito anche convenzionalmente detto il “Codice Terzo Settore”) - ad altri ETS o a fini di pubblica utilità, o, in mancanza alla Fondazione Italia Sociale, secondo le disposizioni dell’Assemblea, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
- L'Associazione ha durata illimitata.
Articolo 2
Attività
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L'Associazione svolge, in via principale, le seguenti attività di interesse generale: erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attivita' di interesse generale a norma del presente articolo.
L’Associazione effettuerà interventi a sostegno di prestazioni socio sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001 e successive modificazioni, di iniziative per educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, di attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; di iniziative per la salvaguardia e il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, ; di iniziative per l’accoglienza umanitaria e l’integrazione sociale dei migranti, di sostegno a attività sportive dilettantistiche e di iniziative volte alla beneficenza ed erogazione di denaro a favore di persone svantaggiate ed organizzerà attività culturali, di interesse sociale.- assistenza sociale, sanitaria e socio-sanitaria;
- beneficenza;
- istruzione e formazione;
- tutela, promozione e valorizzazione della cultura, dell'arte e delle cose d'interesse artistico e storico;
- tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- cooperazione internazionale.
L’Associazione potrà esercitare anche attività diverse da quelle di interesse generale di cui sopra purchè di natura secondaria e strumentale rispetto a queste ultime, nel rispetto di criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale in applicazione dell’Art. 6 Codice Terzo Settore. In tal caso i documenti di bilancio dovranno obbligatoriamente far menzione del relativo carattere strumentale e secondario.
L’individuazione di tali attività verrà rimessa all’Assemblea.
L’individuazione di tali attività verrà rimessa all’Assemblea.
- I fondi raccolti dall’Associazione nello svolgimento delle sue attività, anche attraverso lasciti, donazioni, e/o contributi di natura non corrispettiva, saranno destinati esclusivamente al finanziamento delle proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, ed in particolare al finanziamento di progetti specifici di altri Enti del Terzo Settore (“ETS”) o organizzazioni non a scopo di lucro, purché relativi ai settori sopra specificati al precedente comma 1 (di seguito i "Progetti"). L'Associazione non provvederà direttamente a realizzare i Progetti e provvederà a finanziare i Progetti attingendo a tal fine dalle somme raccolte presso il pubblico o presso donatori di volta in volta individuati. L'Associazione adotterà tutte le misure più opportune al fine di garantire trasparenza, efficacia e buon uso delle risorse raccolte in modo da evitare confusione tra le somme raccolte attraverso le donazioni e le risorse dell'Associazione derivanti da contributi degli associati, come anche indicato al successivo articolo 14. Resta però salvo quanto indicato al successivo punto 5.
- Ai fini del perseguimento delle finalità di trasparenza ed efficacia di cui al precedente comma 2 di questo articolo, in occasione di ogni evento tenuto dall’Associazione ai fini di promuovere le donazioni da raccogliere ai sensi del punto 1 che precede la medesima si riserva di costituire un comitato nell'ambito del quale potrà essere garantita la rappresentanza anche degli enti beneficiari dell'iniziativa e promotori del Progetto, che sarà investito della responsabilità della corretta e miglior gestione delle risorse raccolte ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 40 del Codice Civile.
- I fondi raccolti dall'Associazione potranno essere destinati solo al finanziamento di Progetti nei settori sopra specificati al precedente comma 1 realizzati da altri ETS o altre organizzazioni non a scopo di lucro.
- L’Associazione potrà anche sostenere e promuovere Progetti della tipologia di cui al comma.1 di altri ETS o organizzazioni non a scopo di lucro mediante fornitura di comunicazione, in cui vengano illustrati e promossi tali Progetti, anche invitando il pubblico alla donazione a favore dei medesimi, oppure promuovendo eventi e manifestazioni a sostegno dei medesimi (di seguito gli “Eventi”), ma senza provvedere direttamente alla raccolta ed alla erogazione di fondi per i Progetti in questione.
- Tanto per i Progetti sostenuti mediante raccolta fondi di cui al comma 2 che per quelli sostenuti solo tramite comunicazione di cui al comma 5, l’Associazione si riserva di richiedere ai beneficiari dei relativi fondi, rendicontazioni sulla realizzazione degli stessi.
- L’Associazione si riserva infine in via residuale ed eccezionale, ai sensi del secondo comma dell’Art. 7 del Codice del Terzo Settore ed in conformità a quanto ivi stabilito, la vendita di prodotti di modico valore, per la persona e suo intrattenimento, appartenenti alla tipologie di abbigliamento, cartotecnica, accessori personali giochi e giocattoli, musica, editoria ed altre, al solo scopo di incassare risorse economiche da destinare al sostegno dei Progetti di cui al comma 2 del presente articolo.
Articolo 3
Associati, criteri di ammissione ed esclusione, perdita della qualifica di associato
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Sono associati dell'Associazione le società:
- RETI TELEVISIVE ITALIANE S.p.A. (registrata anche come R.T.I. S.p.A. ).
- ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.p.A.
- MEDUSA FILM S.p.A.
- Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell’Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell’assenza di discriminazione fra le persone. Gli associati sono dunque tenuti all’adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l’obbligo di contribuire alle necessità economiche dell’Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall’assemblea di cui all’art. 7 (di seguito l’”assemblea”) su proposta dell’organo amministrativo e cioè dal Consiglio di cui agi articoli. 6 e 8 ss. (di seguito detto “Consiglio” o anche “organo amministrativo” ).
- Eventuali persone fisiche e/o giuridiche, di comprovata esperienza nel settore delle comunicazioni, dell’informazione e dell’editoria e che condividano scopi e finalità dell’ente e spontaneamente si impegnino alla relativa attuazione, accettando di corrispondere la quota associativa di cui al precedente paragrafo 2, possono presentare domanda scritta di iscrizione, nella quale si impegnano ad accettare senza riserve il presente statuto L'ammissione di nuovi aspiranti associati è infatti deliberata dal Consiglio (di cui ai successivi articoli 6 e 8) tenuto conto dei requisiti degli stessi nonché delle capacità, competenza e servizi che possano apportare all' Associazione.
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La deliberazione è comunicata ai soggetti interessati ed annotata nel libro degli associati. L'organo amministrativo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Il Consiglio delibera secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
Chi ha proposto la domanda puo' entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione. Il rifiuto di accettazione dell’aspirante associato confermato dall’assemblea, è definitivo ed inappellabile. -
Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per:
- recesso;
- omessa effettuazione del versamento della quota associativa per almeno due anni;
- liquidazione volontaria o altre procedure che determinino la cessazione delle attività degli associati;
- esclusione deliberata dell'assemblea degli associati con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi degli aventi diritto e previa
- adeguata contestazione degli addebiti mossi e concessione di facoltà di replica; estinzione, da comunicarsi in forma scritta all’organo amministrativo.
La perdita della qualifica di associato comporta la automatica decadenza da tutte le cariche ricoperte all’interno dell’ente, sia all’esterno per delega o designazione.
Gli associati che abbiano cessato di appartenere all’Associazione (o i loro successori ) non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
Contro le delibere di esclusione degli associati adottate dall'assemblea nei casi sopraindicati è ammesso ricorso all'Arbitro di cui all'art. 20 che deciderà in via definitiva.
Gli associati che abbiano cessato di appartenere all’Associazione (o i loro successori ) non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
Contro le delibere di esclusione degli associati adottate dall'assemblea nei casi sopraindicati è ammesso ricorso all'Arbitro di cui all'art. 20 che deciderà in via definitiva.
Articolo 4
Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è composto da una dotazione alla data del 31/12/2021, pari ad € 947.750,63 (euro novcentoquarantasettemilasettecentocinquanta,63) , nonché dagli incrementi provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dalle erogazioni e contributi di cittadini (anche tramite l’istituto del “5 x 1000”, riservandosi di, e potendo, l’Associazione, richiedere l’ammissione al novero degli enti abilitati a riceverlo), Enti pubblici e/o privati, dalle rendite patrimoniali, dagli eventuali proventi di attività di fund raising, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.
Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è interamente utilizzato per lo svolgimento dell’attività dell’ente, nel perseguimento dello scopo come sopra individuato.
Il patrimonio della Associazione è amministrato secondo principi di responsabile, sana e prudente gestione, al fine di conseguire più efficacemente gli scopi e di assicurare la stabilità e la certezza delle erogazioni nel tempo, in relazione ai progetti promossi o sostenuti dalla Associazione medesima.
Qualora il patrimonio risultasse diminuito di oltre un terzo dell’importo minimo stabilito dalla legge in conseguenza di perdite, il Consiglio o, in caso di sua inerzia, l’organo di controllo di cui ai successivi articoli 6 e 11 (di seguito l’”Organo di Controllo”) devono senza indugio convocare l’assemblea per deliberare la sua ricostituzione, ovvero la continuazione dell’attività nella forma di associazione senza personalità giuridica, la trasformazione, la fusione o lo scioglimento della Associazione.
Il patrimonio dell’Associazione è composto da una dotazione alla data del 31/12/2021, pari ad € 947.750,63 (euro novcentoquarantasettemilasettecentocinquanta,63) , nonché dagli incrementi provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dalle erogazioni e contributi di cittadini (anche tramite l’istituto del “5 x 1000”, riservandosi di, e potendo, l’Associazione, richiedere l’ammissione al novero degli enti abilitati a riceverlo), Enti pubblici e/o privati, dalle rendite patrimoniali, dagli eventuali proventi di attività di fund raising, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.
Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è interamente utilizzato per lo svolgimento dell’attività dell’ente, nel perseguimento dello scopo come sopra individuato.
Il patrimonio della Associazione è amministrato secondo principi di responsabile, sana e prudente gestione, al fine di conseguire più efficacemente gli scopi e di assicurare la stabilità e la certezza delle erogazioni nel tempo, in relazione ai progetti promossi o sostenuti dalla Associazione medesima.
Qualora il patrimonio risultasse diminuito di oltre un terzo dell’importo minimo stabilito dalla legge in conseguenza di perdite, il Consiglio o, in caso di sua inerzia, l’organo di controllo di cui ai successivi articoli 6 e 11 (di seguito l’”Organo di Controllo”) devono senza indugio convocare l’assemblea per deliberare la sua ricostituzione, ovvero la continuazione dell’attività nella forma di associazione senza personalità giuridica, la trasformazione, la fusione o lo scioglimento della Associazione.
Articolo 5
Diritti e obblighi degli associati
Tutti gli associati hanno il diritto di partecipare alle assemblee e prendere atto del relativo ordine del giorno, di votare direttamente o per delega, in calce all’avviso di convocazione, di partecipare attivamente alla vita associativa, ed alle attività promosse dall’ente, di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; di prendere visione dei bilanci sociali, concorrere ad approvare ed elaborare il programma di attività e partecipare alle iniziative e manifestazioni promosse dall’Associazione.
Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell’Associazione (di cui infra al successivo articolo 17) facendone richiesta al Consiglio, il quale ne consentirà l’esame personale presso la sede dell’Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell’Associazione.
Gli associati hanno diritto di recedere dall'appartenenza all' Associazione. dandone comunicazione al Consiglio con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell’avvenuta ricezione. Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall’obbligo di pagare la quota associativa per l’anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all’Associazione.
L’associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato può essere escluso con deliberazione motivata dell’Assemblea; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all’Arbitro di cui al successivo articolo 20.
Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell’esclusione l’associato può essere riammesso.
Gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea ed a rendere i servizi preventivamente concordati e decisi dall'assemblea.
Tutti gli associati hanno il diritto di partecipare alle assemblee e prendere atto del relativo ordine del giorno, di votare direttamente o per delega, in calce all’avviso di convocazione, di partecipare attivamente alla vita associativa, ed alle attività promosse dall’ente, di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; di prendere visione dei bilanci sociali, concorrere ad approvare ed elaborare il programma di attività e partecipare alle iniziative e manifestazioni promosse dall’Associazione.
Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell’Associazione (di cui infra al successivo articolo 17) facendone richiesta al Consiglio, il quale ne consentirà l’esame personale presso la sede dell’Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell’Associazione.
Gli associati hanno diritto di recedere dall'appartenenza all' Associazione. dandone comunicazione al Consiglio con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell’avvenuta ricezione. Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall’obbligo di pagare la quota associativa per l’anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all’Associazione.
L’associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato può essere escluso con deliberazione motivata dell’Assemblea; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all’Arbitro di cui al successivo articolo 20.
Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell’esclusione l’associato può essere riammesso.
Gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea ed a rendere i servizi preventivamente concordati e decisi dall'assemblea.
Articolo 6
Organi
Sono organi dell' Associazione:
Sono organi dell' Associazione:
- l'assemblea;
- il Consiglio, in seno al quale si nomineranno un presidente, un segretario generale ed , eventualmente un Vicepresidente;
- l’Organo di Controllo (monocratico o collegiale), qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall’assemblea;
- il Revisore Legale qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall’assemblea.
Articolo 7
Assemblea
- L'assemblea è costituita da tutti gli associati. Ogni associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante delega scritta anche in calce all’avviso di convocazione.
- Essa si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio consuntivo, del bilancio preventivo, e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere, nonché ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
- Le riunioni sono convocate dal Presidente del Consiglio, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 5 giorni prima della data fissata con comunicazione scritta (lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax o e-mail) - salvo casi di urgenza, per i quali la convocazione è ammessa anche solo il giorno precedente alla riunione. In mancanza di convocazione formale l'assemblea è validamente costituita con la presenza di tutti gli associati.
- La convocazione può avvenire anche su richiesta motivata di almeno un terzo degli associati. Ricevuta tale richiesta il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro i successivi 15 giorni. In tal caso l'assemblea dovrà essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
- Fatto salvo quanto previsto all'articolo 18, in prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà degli associati più uno, presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
- Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 18.
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L'assemblea ha le seguenti attribuzioni:
- eleggere e revocare il presidente
- eleggere e revocare i membri del Consiglio ed il segretario generale;
- eleggere e revocare i componenti dell’Organo di Controllo ed il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il programma di attività proposto dal Consiglio;
- approvare il bilancio preventivo;
- approvare il bilancio consuntivo;
- approvare il bilancio sociale, ove obbligatorio per legge;
- approvare l'ammontare delle quote associative annuali e dei contributi a carico degli associati su proposta del Consiglio e sulla base dei fabbisogni finanziari del Associazione;
- delibera sulla responsabilita' dei componenti degli organi dell’associazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti
- delibera sull’esclusione degli associati
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
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Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio, indicati nell’avviso di convocazione, le riunioni dell’assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:
- che sia consentito al Presidente dell’assemblea l’accertamento dell’identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.
Articolo 8
Consiglio
- L'Associazione è amministrata da un Consiglio composto da tre a nove membri, numericamente determinati e nominati, per la prima volta, nell'atto costitutivo, ovvero dall'Assemblea. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Il Consiglio può altresì nominare come membri consultivi del Consiglio fino ad un massimo di cinque esperti, privi di diritto di voto, con funzioni consultive sulle materie, sui Progetti o sugli Eventi organizzati dall' Associazione.
- Dalla funzione di componente il Consiglio si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.
- Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, i consiglieri rimasti in carica convocano l’Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti: i consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza degli altri membri..
- La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell’incarico
-
Il Consiglio è investito, senza alcuna limitazione, dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il raggiungimento dell'oggetto sociale, escluso soltanto quanto dalla legge o dal presente Statuto riservato in modo tassativo all'Assemblea. Il Consiglio in particolare:
- provvede all'esecuzione delle delibere dell'assemblea;
- propone all’Assemblea l'ammontare delle quote associative annuali e dei contributi a carico degli associati;
- progetta e verifica lo svolgimento delle attività dell'Associazione;
- elabora e sottopone all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivi e consuntivi annuali nonché, nei casi previsti dalla legge, il bilancio sociale;
- delibera su tutti gli atti di natura contrattuale, mobiliare e finanziaria compresa l'apertura di conti correnti con enti finanziari e/o istituti bancari nell'ambito delle attività dell'Associazione;
- assume personale dipendente, stipula contratti d'opera o di fornitura di servizi con terzi.
- Il Consiglio, secondo i criteri che riterrà più rispondenti all'attuazione dell'oggetto sociale, potrà delegare, nei limiti sopra esposti, parte dei propri poteri al Presidente, al Vicepresidente, se nominato, e/o al segretario generale, individuando i poteri delegati e le relative modalità di esercizio.
- Il Consiglio ha altresì la facoltà, nei limiti dei propri poteri, di nominare e revocare procuratori per singoli atti e/o categorie di atti determinandone i poteri.
- Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, ovvero, in caso di assenza di quest'ultimo dal Vicepresidente, se nominato o dal segretario generale.
- Le riunioni sono convocate dal segretario generale, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 5 giorni prima della data fissata con comunicazione scritta (lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax o e-mail) - salvo casi di urgenza, per i quali la convocazione è ammessa anche solo il giorno precedente alla riunione. In mancanza di convocazione formale, il Consiglio è validamente costituito con la presenza di tutti i suoi membri.
- La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti. Ricevuta tale richiesta, il segretario generale deve provvedere, con le modalità di cui al comma 9, alla convocazione entro i successivi 10 giorni. In tal caso la riunione dovrà tenersi entro venti giorni dalla convocazione.
- Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi componenti.
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Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:
- che sia consentita al Presidente del Consiglio l’accertamento dell’identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all’ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.
- Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.
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Il Consiglio potrà istituire organismi composti da esperti con funzioni di consulenza e assistenza in relazione al perseguimento delle attività sociali, all'ideazione di Eventi, a progetti di comunicazione o ad altre materie di interesse sociale.
I membri del Consiglio, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, provvedono a chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonche' a quali di essi e' attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
Le limitazioni al potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore (una volta istituito) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Articolo 9
Presidente
- Il presidente è nominato per la prima volta, nell'atto costitutivo, ovvero è eletto dall'assemblea tra i componenti del Consiglio.
- Il presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea.
- Qualora il presidente assumesse in proprio provvedimenti di competenza del Consiglio, li sottoporrà a ratifica del Consiglio nella prima riunione utile.
- In caso di assenza, di impedimento o di cessazione della carica del presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente, se nominato, ovvero dal componente del Consiglio più anziano di età.
Articolo 10
Segretario Generale
-
Il segretario generale è nominato per la prima volta, nell'atto costitutivo, ovvero è eletto dall’assemblea tra i componenti del Consiglio. Il segretario generale coadiuva il presidente e ha le seguenti attribuzioni, oltre alle specifiche attribuzioni e poteri che potranno essergli attribuiti dal Consiglio:
- convoca le riunioni del Consiglio;
- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio entro il mese di marzo.
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio.
- Al segretario generale spetta la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio nei limiti dei poteri conferitigli dal Consiglio.
- In caso di necessità, il segretario generale in proprio assume i provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
Articolo 11
Organo di Controllo
A) Funzioni
Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l’assemblea nomina un organo di controllo (di seguito l’”Organo di Controllo”) monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.
L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.
L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'Articolo14 del Codice del Terzo Settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.
I componenti l’Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio e a quelle dell’assemblea che approva il bilancio.
L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.
L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'Articolo14 del Codice del Terzo Settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.
I componenti l’Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio e a quelle dell’assemblea che approva il bilancio.
B) Composizione
Se collegiale, l’Organo di Controllo è composto di tre membri effettivi più due membri supplenti scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.
I componenti l’Organo di Controllo durano per il periodo indicato nell’art.- 13 sotto e sono rieleggibili.
Ai componenti l’Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell’Art. 2399 cod. civ.
La funzione di componente l’Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.
Ai componenti l’Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell’Art. 2399 cod. civ.
La funzione di componente l’Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.
Articolo 12
Revisione legale dei conti
Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l’Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell’apposito registro.
La revisione legale dei conti può essere affidata all’Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell’apposito registro.
Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l’Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell’apposito registro.
La revisione legale dei conti può essere affidata all’Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell’apposito registro.
Articolo 13
Durata delle cariche
Tutte le cariche sociali hanno durata di tre esercizi, scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della carica e possono essere riconfermate.
Tutte le cariche sociali hanno durata di tre esercizi, scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della carica e possono essere riconfermate.
Articolo 14
Risorse economiche
- La gestione delle risorse all'interno dell'Associazione è improntata a criteri di trasparenza e di utilizzo finalizzato alla effettiva realizzazione dei singoli Progetti. A tal fine, il Consiglio adotterà le misure necessarie ed adeguate a garantire la non confondibilità tra le risorse associative, di provenienza dagli associati, necessarie a soddisfare le necessità operative dell'Associazione, e le risorse raccolte sotto forma di donazione dei terzi.
- L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento operativo e il concreto svolgimento della propria attività esclusivamente da quote associative e dai contributi degli associati, in denaro o in natura. Tali fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio ed ogni operazione finanziaria su tali fondi è disposta con firma del segretario e/o di procuratori individuati dal Consiglio. L'ammontare delle quote associative annuali a carico degli associati sarà stabilito dall'assemblea in conformità a quanto disposto dal precedente articolo 7 e dal successivo articolo 15.
-
Ogni ulteriore entrata, diversa dai contributi associativi annuali a carico degli associati di cui al comma precedente, quali ad esempio:
- contributi a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma di privati;
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- introiti derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
non potrà in nessun modo confondersi con le risorse economiche di cui ai punti precedenti e verrà pertanto depositata su uno o più conti correnti distinti e separati da quello di cui al precedente comma 2 , anche all'uopo accesi di volta in volta. Ogni operazione finanziaria su tali fondi sarà disposta con firma congiunta del segretario generale e di un componente del Consiglio secondo le risultanze e le istruzioni del comitato di cui al precedente articolo 2, comma 3, alla cui responsabilità tali risorse sono affidate e previo parere dell’Organo di Controllo.
E’ però inteso che per le proprie operazioni istituzionali di cui al comma 1 dell’Art. 2 che precede, l’Associazione potrà utilizzare anche eventuali avanzi positivi dei contributi degli associati, rimasti dopo la totale copertura dei costi di gestione della medesima.
E’ però inteso che per le proprie operazioni istituzionali di cui al comma 1 dell’Art. 2 che precede, l’Associazione potrà utilizzare anche eventuali avanzi positivi dei contributi degli associati, rimasti dopo la totale copertura dei costi di gestione della medesima.
Articolo 15
Quota sociale
- La quota associativa a carico degli associati non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di associato.
- Annualmente, in sede di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea, su proposta del Consiglio, vengono deliberate le quote associative necessarie a soddisfare i fabbisogni finanziari della Associazione. In ipotesi di conferimenti in natura da parte di uno o più degli associati, degli stessi si terrà conto ai fini della determinazione delle singole quote associative dovute.
- Gli associati non in regola con il pagamento delle quote annuali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'Associazione.
Articolo 16
Bilancio o rendiconto
- Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti. Il bilancio consuntivo viene redatto in conformità alle applicabili previsioni di legge ed in particolare a quelle del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117 come modificato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2018 n. 105
- Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti nonché le erogazioni effettuate a favore dei terzi beneficiari.
- Il bilancio viene depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore
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Ricorrendo le condizioni di legge, l’Associazione depositerà altresì presso il Registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicherà nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'Articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore. Il bilancio sociale dovrà contenere l’elenco e gli importi delle erogazioni deliberata ed effettuate nel corso dell’esercizio, con l’indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche, ai sensi dell’Art. 38 del Codice del Terzo Settore.
Ricorrendo le condizioni di legge, l’Associazione in ogni caso pubblicherà annualmente e terrà aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché' agli associati.
Articolo 17
Libri sociali obbligatori
-
L’Associazione terrà
- a. il libro degli associati o aderenti;
- b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione (il Consiglio), dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali che dovessero essere creati.
- I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
- Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo quanto previsto al precedente articolo 5.
Articolo 18
Modifiche allo statuto e/o scioglimento dell'Associazione
Le proposte di modifica allo statuto o lo scioglimento dell'Associazione e le decisioni conseguenti devono essere deliberate in assemblea straordinaria. A tal fine l'assemblea straordinaria è convocata con le modalità di cui all'articolo 7 e si considera regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno due terzi degli associati più uno, presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con almeno metà degli associati più uno, presenti in proprio o per delega. Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria sono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati aderenti all'associazione se riguardano modifiche allo Statuto e con il voto favorevole di tre quarti degli associati se riguardano lo scioglimento dell'Associazione.
Articolo 19
Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia (in particolare alle norme del codice civile, del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni e relativi decreti attuativi, alla normativa regionale e nazionale vigente in materia).
Articolo 20
Arbitro
- Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra gli associati ovvero tra gli associati e l'Associazione che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Milano, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.
- L'arbitro dovrà decidere entro 60 giorni dalla nomina in via rituale secondo diritto.
- Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.
- Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.