Statuto Associazione Mediafriends Onlus

Organizzazione Non Lucrativa Di Utilità Sociale
 
Articolo 1
Costituzione

  1. È costituita con sede in Viale Europa 48, 20043 Cologno Monzese (MI) , l'associazione denominata "Mediafriends - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus)" (di seguito detta "Associazione").
  2. L'Associazione:
    • persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
    • svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo e quelle ad esse direttamente connesse;
    • non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
    • impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
    • in caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'Articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sarà devoluto ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
  3. L'Associazione ha durata illimitata.

 
Articolo 2
Attività

  1. L'Associazione svolge l'attività di ideazione, progettazione, realizzazione e promozione di eventi, in special modo televisivi, finalizzati alla raccolta di risorse da destinare alla beneficenza ed al finanziamento di progetti mirati nei seguenti settori:
    1. assistenza sociale, sanitaria e socio-sanitaria;
    2. beneficenza;
    3. istruzione e formazione;
    4. tutela, promozione e valorizzazione della cultura, dell'arte e delle cose d'interesse artistico e storico;
    5. tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
    6. cooperazione internazionale.
  2. Nello svolgimento dell'attività l'Associazione in particolare ideerà, progetterà, organizzerà la realizzazione e promuoverà eventi, principalmente per la loro fruizione televisiva (gli "Eventi"), in occasione dei quali verrà sensibilizzata l'opinione pubblica in relazione ai temi di cui al precedente comma, e verranno raccolti fondi da destinare al finanziamento di progetti specifici (i "Progetti"); l'Associazione non provvederà direttamente a realizzare i Progetti, limitandosi esclusivamente a finanziare i Progetti promossi all'interno degli Eventi, attingendo a tal fine dalle somme raccolte presso il pubblico o presso donatori di volta in volta individuati. Per ogni Evento potranno essere finanziati anche più Progetti. l'Associazione adotterà tutte le misure più opportune al fine di garantire trasparenza, efficacia e buon uso delle risorse raccolte in modo da evitare confusione tra le somme raccolte attraverso le donazioni e le risorse dell' Associazione derivanti da contributi degli associati.
  3. Ai fini del perseguimento delle finalità di trasparenza ed efficacia di cui al precedente, comma 2, di questo articolo in occasione di ogni Evento verrà costituito dall' Associazione un comitato nell'ambito del quale verrà garantita la rappresentanza anche degli enti beneficiari dell'iniziativa e promotori del Progetto che sarà investito della responsabilità della corretta e miglior gestione delle risorse raccolte ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 40 del Codice Civile.
  4. I fondi raccolti dall'Associazione in occasione di ogni Evento potranno essere destinati solo al finanziamento di Progetti realizzati da altre Onlus.


Articolo 3
Associati

  1. Sono associati originari dell' Associazione le società:
    1. R.T.I. SpA
    2. ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.p.A.
    3. MEDUSA FILM S.p.A.
  2. Eventuali aspiranti associati, siano essi persone fisiche o persone giuridiche, possono presentare domanda di iscrizione, nella quale si impegnano ad accettare senza riserve il presente statuto nonché l'eventuale decisione di non ammissione da parte dell'assemblea. L'ammissione di nuovi aspiranti associati è infatti deliberata dall'assemblea tenuto conto dei requisiti degli stessi nonché delle capacità, competenza e servizi che l'aspirante associato può apportare all' Associazione.
  3. Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per:
    • dimissioni volontarie;
    • omessa effettuazione del versamento della quota associativa per almeno due anni;
    • liquidazione volontaria o altre procedure che determinino la cessazione delle attività degli associati
    • persone giuridiche, ovvero esclusione deliberata dell'assemblea degli associati con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi degli aventi diritto; per le persone fisiche che dovessero associarsi, indegnità deliberata dell'assemblea degli associati con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi degli aventi diritto, ovvero morte ed incapacità.
    Contro le delibere di esclusione degli associati adottate dall'assemblea "nei casi sopraindicati" è ammesso ricorso all'Arbitro di cui all'art. 17 che deciderà in via definitiva.


Articolo 4
Diritti e obblighi degli associati

  1. Tutti gli associati hanno il diritto di partecipare alle assemblee, di votare direttamente o per delega e di partecipare attivamente alla vita associativa.
  2. Gli associati hanno diritto di recedere dall'appartenenza all' Associazione.
  3. Gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea ed a rendere i servizi preventivamente concordati e decisi dall'assemblea. 

Articolo 5
Organi
Sono organi dell' Associazione:

  • l'assemblea;
  • il consiglio, in seno al quale si nomineranno un presidente ed un segretario generale;
  • il collegio dei revisori dei conti. 


Articolo 6
Assemblea

  1. L'assemblea è costituita da tutti gli associati.
  2. Essa si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo, nonché ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
  3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 5 giorni prima della data fissata con comunicazione scritta (lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax o e-mail) - salvo casi di urgenza, per i quali la convocazione è ammessa anche solo il giorno precedente alla riunione. In mancanza di convocazione formale l'assemblea è validamente costituita con la presenza di tutti gli associati.
  4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli associati. Ricevuta tale richiesta il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro i successivi 15 giorni. In tal caso l'assemblea dovrà essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
  5. Fatto salvo quanto previsto all'Articolo 15, in prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà degli associati più uno, presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
  6. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 15.
  7. L'assemblea ha le seguenti attribuzioni:
    • eleggere il presidente
    • eleggere i membri del consiglio ed il segretario generale;
    • eleggere i componenti del collegio dei revisori dei conti;
    • approvare il programma di attività proposto dal consiglio;
    • approvare il bilancio preventivo;
    • approvare il bilancio consuntivo;
    • approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 15;
    • approvare l'ammontare delle quote associative annuali e dei contributi a carico degli associati su proposta del consiglio e sulla base dei fabbisogni finanziari del Associazione;
    • accogliere o rigettare le domande degli aspiranti associati.


Articolo 7
Consiglio

  1. L'Associazione è amministrato da un Consiglio composto da tre a nove membri, anche non associati, numericamente determinati e nominati, per la prima volta, nell'atto costitutivo, ovvero dall'Assemblea. Il Consiglio può altresì nominare come membri consultivi del Consiglio fino ad un massimo di cinque esperti, privi di diritto di voto, con funzioni consultive sulle materie, sui Progetti o sugli Eventi organizzati dall' Associazione.
  2. Il Consiglio è investito, senza alcuna limitazione, dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il raggiungimento dell'oggetto sociale, escluso soltanto quanto dalla legge o dal presente Statuto riservato in modo tassativo all'Assemblea. Il consiglio in particolare:
    • provvede all'esecuzione delle delibere dell'assemblea;
    • progetta e verifica lo svolgimento delle attività dell' Associazione;
    • elabora e sottopone all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivi e consuntivi annuali;
    • delibera su tutti gli atti di natura contrattuale, mobiliare e finanziaria compresa l'apertura di conti correnti con enti finanziari e/o istituti bancari nell'ambito delle attività dell'Associazione;
    • assume personale dipendente, stipula contratti d'opera o di fornitura di servizi con terzi.
  3. Il Consiglio, secondo i criteri che riterrà più rispondenti all'attuazione dell'oggetto sociale, potrà delegare, nei limiti sopra esposti, tutto o parte dei propri poteri al Presidente, al Vicepresidente, se nominato, e/o al segretario generale, individuando i poteri delegati e le relative modalità di esercizio.
  4. Il Consiglio ha altresì la facoltà, nei limiti dei propri poteri, di nominare e revocare procuratori per singoli atti e/o categorie di atti determinandone i poteri.
  5. Il consiglio si riunisce almeno due volte l'anno. Le riunioni del consiglio sono presiedute dal Presidente, ovvero, in caso di assenza di quest'ultimo dal Vicepresidente, se nominato o dal segretario generale.
  6. Le riunioni sono convocate dal segretario generale, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 5 giorni prima della data fissata con comunicazione scritta (lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax o e-mail) - salvo casi di urgenza, per i quali la convocazione è ammessa anche solo il giorno precedente alla riunione. In mancanza di convocazione formale, il consiglio è validamente costituito con la presenza di tutti i suoi membri.
  7. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti. Ricevuta tale richiesta, il segretario generale deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro i successivi 10 giorni. In tal caso la riunione dovrà tenersi entro venti giorni dalla convocazione.
  8. Il consiglio è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi componenti.
  9. Il consiglio potrà istituire organismi composti da esperti con funzioni di consulenza e assistenza in relazione al perseguimento delle attività sociali, all'ideazione di Eventi, a progetti di comunicazione o ad altre materie di interesse sociale. 


Articolo 8
Presidente

  1. Il presidente è nominato per la prima volta, nell'atto costitutivo, ovvero è eletto dall'assemblea tra i componenti del consiglio.
  2. Il presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea.
  3. Qualora il presidente assumesse in proprio provvedimenti di competenza del consiglio, li sottoporrà a ratifica del consiglio nella prima riunione utile.
  4. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione della carica del presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente, se nominato, ovvero dal componente del Consiglio più anziano di età. 


Articolo 9
Segretario Generale

  1. Il segretario generale è nominato per la prima volta, nell'atto costitutivo, ovvero è eletto dal Consiglio tra i suoi componenti. Il segretario generale coadiuva il presidente e ha le seguenti attribuzioni, oltre alle specifiche attribuzioni e poteri che potranno essergli attribuiti dal consiglio:
    • convoca le riunioni del consiglio;
    • provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati;
    • provvede al disbrigo della corrispondenza;
    • è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
    • predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al consiglio entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al consiglio entro il mese di marzo.
    • provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
    • provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del consiglio.
  2. Al segretario generale spetta la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio nei limiti dei poteri conferitigli dal Consiglio.
  3. In caso di necessità, il segretario generale in proprio assume i provvedimenti di competenza del consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.


Articolo 10
Collegio dei revisori dei conti

  1. Il collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti nominati, per la prima volta, nell'atto costitutivo, ovvero eletti dall'assemblea. Esso elegge nel suo seno il presidente.
  2. Il collegio oltre a svolgere le attività che potranno essere specificamente attribuite dall'assemblea, controlla l'amministrazione dell'associazione, accerta la regolare tenuta della contabilità dell'associazione e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle strutture contabili. Il collegio, ovvero suoi componenti, potrà procedere in qualunque momento ad atti di ispezione e di controllo.
  3. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo associato fatta per iscritto.
  4. Il collegio riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta e distribuita a tutti gli associati.


Articolo 11
Durata delle cariche

  1. Tutte le cariche sociali hanno durata di tre anni e possono essere riconfermate.
  2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo. 


Articolo 12
Risorse economiche

  1. La gestione delle risorse all'interno dell'Associazione è improntata a criteri di trasparenza e di utilizzo finalizzato alla effettiva realizzazione dei singoli Progetti. A tal fine, il consiglio adotterà le misure necessarie ed adeguate a garantire la non confondibilità tra le risorse associative, di provenienza dagli associati, necessarie a soddisfare le necessità operative dell'Associazione, e le risorse raccolte sotto forma di donazione in occasione di ogni singolo Evento.
  2. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività esclusivamente da quote associative e contributi degli associati, in denaro o in natura. Tali fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal consiglio ed ogni operazione finanziaria su tali fondi è disposta con firma del segretario e/o di procuratori individuati dal consiglio. L'ammontare delle quote associative annuali a carico degli associati sarà stabilita dall'assemblea in conformità a quanto disposto dal successivo articolo 13.
  3. Ogni ulteriore entrata, diversa dai contributi associativi annuali a carico degli associati di cui al comma precedente, conseguente alla realizzazione degli Eventi, quali ad esempio:
    • contributi a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma di privati;
    • contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
    • contributi di organismi internazionali;
    • donazioni e lasciti testamentari;
    • introiti derivanti da convenzioni;
    • rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
    non potrà in nessun modo confondersi con le risorse economiche di cui ai punti precedenti e verrà pertanto depositata su un conto corrente all'uopo acceso di volta in volta. Ogni operazione finanziaria su tali fondi sarà disposta con firma congiunta del segretario generale e di un componente del consiglio secondo le risultanze e le istruzioni del comitato di cui al precedente Articolo 2, comma 3, alla cui responsabilità tali risorse sono affidate e previo parere del Collegio dei Revisori.
  4. In caso di scioglimento dell'Associazione l'assemblea nominerà un liquidatore che provvederà alla devoluzione del patrimonio unicamente ad Organizzazioni non lucrative di utilità sociale purché dotate di personalità giuridica, in conformità a quanto indicato dall'assemblea.


Articolo 13
Quota sociale

  1. La quota associativa a carico degli associati non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di associato.
  2. Annualmente, in sede di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea, su proposta del consiglio, vengono deliberate le quote associative necessarie a soddisfare i fabbisogni finanziari atti alla ricostituzione del patrimonio originario di cui all'Articolo 12.2. In ipotesi di conferimenti in natura da parte di uno o più degli associati, degli stessi si terrà conto ai fini della determinazione delle singole quote associative dovute.
  3. Gli associati non in regola con il pagamento delle quote annuali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'Associazione. 


Articolo 14
Bilancio o rendiconto

  1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del consiglio, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
  2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti nonché le erogazioni effettuate a favore dei terzi beneficiari.
  3. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.


Articolo 15
Modifiche allo statuto e/o scioglimento dell' Associazione
Le proposte di modifica allo statuto o lo scioglimento dell'Associazione e le decisioni conseguenti devono essere deliberate in assemblea straordinaria. A tal fine l'assemblea straordinaria è convocata con le modalità di cui all'Articolo 6 e si considera regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno due terzi degli associati più uno, presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con almeno metà degli associati più uno presenti in proprio o per delega. Ove anche in seconda convocazione l'assemblea straordinaria non fosse validamente costituita, la stessa potrà essere nuovamente convocata, in terza convocazione, in data successiva di almeno trenta giorni di calendario rispetto alla seconda convocazione. In terza convocazione l'assemblea straordinaria si intenderà regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria sono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati aderenti all'associazione se riguardano modifiche allo Statuto e con il voto favorevole di tre quarti degli associati se riguardano lo scioglimento dell'Associazione.

Articolo 16
Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia. 

Articolo 17
Arbitro

  1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra gli associati ovvero tra gli associati e l'Associazione che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Milano, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.
  2. L'arbitro dovrà decidere entro 60 giorni dalla nomina in via rituale secondo diritto.
  3. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.
  4. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.